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Decreto-legge 23 giugno 2021: prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021

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1 Luglio 2021

Il decreto-legge 23 giugno 2021 n. 105 ha introdotto nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, prorogando lo stato di emergenza sino al 31 dicembre 2021 e definendo condizioni per l’esercizio in sicurezza di alcune attività sociali ed economiche, in particolare ridefinendo i parametri per definire lo stato di rischio delle Regioni e Province Autonome e condizionandole all’utilizzo del green pass.

Di seguito alcune disposizioni incidenti sul settore culturale, differenziate a seconda delle zone di rischio.

A decorrere dal 6 agosto 2021 è consentito in zona bianca, esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 l’accesso ai seguenti servizi e attività:
a) servizi di ristorazione per il consumo al tavolo al chiuso;
b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
e) sagre e fiere, convegni e congressi;
f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
i) concorsi pubblici.

In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, sono consentiti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso.

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all’aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Per consultare il decreto-legge integralmente cliccare qui 

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